PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di garantire la salvaguardia ambientale e di promuovere lo sviluppo socio-economico delle isole minori.
      2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate negli ambiti territoriali individuati nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Programma di interventi).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione permanente per le isole minori di cui all'articolo 3, predispone, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di interventi per le isole minori diretto a realizzare:

          a) lo sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, delle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti ittici e agricoli, della pesca, della cantieristica, del turismo e della ricerca scientifica;

          b) la riorganizzazione delle strutture scolastiche, privilegiando indirizzi atti a sviluppare le risorse economiche e culturali delle isole;

          c) la ridefinizione degli strumenti urbanistici;

          d) il recupero dei beni culturali e ambientali;

          e) la regolamentazione dell'afflusso veicolare e l'adeguamento delle strutture viarie;

 

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          f) la ristrutturazione dei porti e dei collegamenti aerei e marittimi con la terraferma;

          g) l'approvvigionamento idrico;

          h) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque;

          i) la salvaguardia della flora e della fauna locali;

          l) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali, con particolare attenzione all'organizzazione dei servizi di primo soccorso;

          m) la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

          n) la rideterminazione delle servitù militari.

      2. Il programma triennale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente e rinnovato ad ogni scadenza triennale.

Art. 3.
(Commissione permanente per le isole minori).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la commissione permanente per le isole minori, presieduta da un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da:

          a) un rappresentante per ciascuna regione di appartenenza delle isole minori;

          b) un funzionario con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale in rappresentanza dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.

      2. Della commissione fanno parte altresì, in ragione degli affari trattati, i rappresentanti

 

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delle amministrazioni dello Stato non comprese tra quelle di cui al comma 1.
      3. La commissione elabora la proposta di programma triennale di interventi di cui all'articolo 2.
      4. La commissione può sentire, ove lo ritenga opportuno, al fine dell'attuazione del programma di intervento, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, nonché esperti e ricercatori nelle varie discipline scientifiche.

Art. 4.
(Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori con dotazione annua di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia le iniziative promosse nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Accordo di programma).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove la conclusione, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell'allegato A annesso alla presente legge, di un accordo di programma per l'attuazione del programma triennale di sviluppo socio-economico tra le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali interessate.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 milioni

 

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di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.